Codice Penale
Art. 649 — Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Art. 649. (Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti) Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1° del coniuge non legalmente separato; 2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.