Codice Penale
Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Art. 636. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire cento a mille. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
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