Codice Penale
Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Art. 634. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
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