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Codice Penale

Art. 63 — Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

ELI /it/codice-penale/art/63parte di Codice Penale
Art. 63. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena) Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla. Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.

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