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Codice Penale

Art. 611 — Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

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Art. 611. (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e' punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

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