Codice Penale
Art. 609 — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Art. 609. (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie) Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, e' punito con la reclusione fino ad un anno.
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