Codice Penale
Art. 605 — Sequestro di persona
Art. 605. (Sequestro di persona) Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e' commesso: 1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
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