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Art. 592 — Abbandono di un neonato per causa di onore

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Art. 592. (Abbandono di un neonato per causa di onore) Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

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