Codice Penale
Art. 590 — Lesioni personali colpose
Art. 590. (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire cinquemila. Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duemila a diecimila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire cinquemila a ventimila. Nel caso di lesione di piu' persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena della reclusione non puo', in complesso, superare anni cinque. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole e' punito a querela della persona offesa.
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