Codice Penale
Art. 585 — Circostanze aggravanti
Art. 585. (Circostanze aggravanti) Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
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