Codice Penale
Art. 582 — Lesione personale
Art. 582. (Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
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