Codice Penale
Art. 58 — Stampa clandestina
Art. 58. (Stampa clandestina) Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. Se sono ignote o non imputabili le persone nel detto articolo indicate, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.
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