Codice Penale
Art. 559 — Adulterio
Art. 559. (Adulterio) La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto e' punibile a querela del marito.
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