Codice Penale
Art. 555 — Circostanza aggravante e pena accessoria
Art. 555. (Circostanza aggravante e pena accessoria) Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 e' persona che esercita una professione sanitaria, la pena e' aumentata. Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e' perpetua.
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