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Art. 553 — Incitamento a pratiche contro la procreazione

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Art. 553. (Incitamento a pratiche contro la procreazione) Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.

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