Codice Penale
Art. 542 — Querela dell'offeso
Art. 542. (Querela dell'offeso) I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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