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Art. 530 — Corruzione di minorenni

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Art. 530. (Corruzione di minorenni) Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se' stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.

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