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Art. 527 — Atti osceni

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Art. 527. (Atti osceni) Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire trecento a tremila.

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