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Art. 511 — Pena per i capi, promotori e organizzatori

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Art. 511. (Pena per i capi, promotori e organizzatori) Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

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