Codice Penale
Art. 508 — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Art. 508. (Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio) Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.