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Art. 504 — Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero

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Art. 504. (Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero) Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

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