Codice Penale
Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Art. 500. (Diffusione di una malattia delle piante o degli animali) Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.
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