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Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

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Art. 492. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

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