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Codice Penale

Art. 484 — Falsita' in registri e notificazioni

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Art. 484. (Falsita' in registri e notificazioni) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

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