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Art. 480 — (Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pu…

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Art. 480. (Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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