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Art. 473 — (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) Chiun…

ELI /it/codice-penale/art/473parte di Codice Penale
Art. 473. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila. Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.

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