Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 468
Codice Penale

Art. 468 — (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e …

ELI /it/codice-penale/art/468parte di Codice Penale
Art. 468. (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti) Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 467 Art. 469 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.