Codice Penale
Art. 468 — (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e …
Art. 468. (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti) Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
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