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Codice Penale

Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati

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Art. 466. (Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati) Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire trecento, se le cose sono state ricevute in buona fede.

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