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Art. 460 — (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di …

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Art. 460. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

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