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Art. 46 — Costringimento fisico

ELI /it/codice-penale/art/46parte di Codice Penale
Art. 46. (Costringimento fisico) Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

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