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Codice Penale

Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

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Art. 455. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta'.

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