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Art. 453. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

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