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Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

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Art. 451. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

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