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Art. 443 — Commercio o somministrazione di medicinali guasti

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Art. 443. (Commercio o somministrazione di medicinali guasti) Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

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