Codice Penale
Art. 44 — Condizione obiettiva di punibilita'
Art. 44. (Condizione obiettiva di punibilita') Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
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