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Codice Penale

Art. 420 — Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti

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Art. 420. (Pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti) Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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