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Codice Penale

Art. 42 — Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva

ELI /it/codice-penale/art/42parte di Codice Penale
Art. 42. (Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva) Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'. Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

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