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Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

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Art. 411. (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

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