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Art. 403 — Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

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Art. 403. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.

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