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Art. 40 — Rapporto di causalita'

ELI /it/codice-penale/art/40parte di Codice Penale
Art. 40. (Rapporto di causalita') Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

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