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Art. 4 — Cittadino italiano. Territorio dello Stato

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Art. 4. (Cittadino italiano. Territorio dello Stato) Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

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