Codice Penale
Art. 392 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Art. 392. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
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