Codice Penale
Art. 388 — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Art. 388. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.
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