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Codice Penale

Art. 376 — Ritrattazione

ELI /it/codice-penale/art/376parte di Codice Penale
Art. 376. (Ritrattazione) Nei casi preveduti dagli articoli 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a cagione della falsita'. Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

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