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Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche

ELI /it/codice-penale/art/347parte di Codice Penale
Art. 347. (Usurpazione di funzioni pubbliche) Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

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