Codice Penale
Art. 34 — Perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse
Art. 34. (Perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse) La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale. La condanna per delitti commessi con abuso della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale. La sospensione dall'esercizio della patria potesta' dell'autorita' maritale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potesta' o dell'autorita' maritale.
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