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Codice Penale

Art. 335 — Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate

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Art. 335. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate) Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

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