Codice Penale
Art. 333 — Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
Art. 333. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita' non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuita' o la regolarita', e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita' o la regolarita'. La pena e' aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.
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