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Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

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Art. 329. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica) Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.

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