Codice Penale
Art. 311 — Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto
Art. 311. (Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto) Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.